formale richiesta di pagamento di assegno a banca
diversa da quella indicata sul titolo
CNN 08.10.2001, Studio n. 3115, Est. Catello d’Auria - Mauro leo
Si chiede se il notaio che
sia stato richiesto di levare un protesto di assegno bancario relativo ad una
determinata filiale (o sede o succursale o agenzia) di una banca, possa
legittimamente effettuare la formale richiesta di pagamento - al fine di
ottenere eventualmente il motivato rifiuto - non già alla banca trattaria
indicata sul titolo, bensì ad altro stabilimento della stessa banca posto in
Comune diverso (o addirittura in Provincia diversa).
La risposta al quesito, per
come quest'ultimo è stato formulato e con riferimento allo stato attuale della
legislazione, non può che essere negativa.
Dal combinato disposto degli
articoli 1, 2, 18, 32, 62, 63, 81 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 17361 (c.d.
L.A.), risulta infatti che:
a) il legislatore ha voluto
che la incertezza in ordine al pagamento dell'assegno o al rifiuto di esso duri
il minor tempo possibile e comunque quello indispensabile ad effettuare le
formalità connesse alla procedura; ciò in quanto - a differenza della cambiale
- l'assegno bancario è mezzo di pagamento e non già di circolazione del
credito, anche se la legge ne consente la circolazione nei termini ristretti
previsti dall'art. 32 cit., decorrenti dalla emissione del titolo che non può
non contenere la data relativa. Esula dal problema in esame l'uso improprio
dell'assegno come strumento di circolazione del credito attraverso la
indicazione di una data di emissione diversa da quella effettiva o attraverso
la non indicazione, al momento del rilascio, della data di emissione che danno
luogo a delle irregolarità del titolo;
b) esiste uno stretto
collegamento tra il protesto ed il luogo in cui deve essere effettuata la
richiesta formale del pagamento da parte del p.u., com'è facilmente ricavabile
dal fatto che il protesto si deve fare nel "luogo di pagamento" (art.
62 L.A.) e che questo coincide con "l'intero territorio del Comune"
(art. 81 L.A.). Sotto questo profilo le nonne sono volte ad individuare e circoscrivere
il luogo di levata del protesto nell'ambito degli assegni bancari;
c) esiste la necessità di
individuare con esattezza il legittimato passivo dell'atto di protesto che -
con riferimento al protesto di assegno bancario - l'art. 62 cit. individua nel
trattario o nel terzo indicati per il pagamento anche se l'atto di protesto
viene levato per tutti i fini (ai fini del regresso, pubblicità degli elenchi,
comunicazioni alle competenti autorità) viene levato nei confronti del traente.
L'indicazione del nome del
trattario nell'atto di protesto, nel quale ai sensi dell'art. 63 n. 4 L. A.
occorre indicare la "persona richiesta" e cioè colui al quale, presso
il trattario, sia stato domandato il pagamento del titolo - mostra tutta la sua
importanza con riferimento a due aspetti: l'identificazione del funzionario
della banca, in ordine a profili di responsabilità di quest'ultimo, e la
validità (sostanziale) dell'atto di protesto. Con riferimento al primo aspetto
si rileva che quando la banca trattaria dichiara di non pagare l'assegno, ciò
può avvenire per mancanza dei fondi, per irregolarità formale del titolo ovvero
per mancanza di convenzione tra la banca e il cliente. Particolarmente in
quest'ultima ipotesi, quando cioè venga opposto al presentatore l'inesistenza
del rapporto di provvista (es.- chiusura del conto corrente, recesso
dell'istituto, non riconducibìlità del nome ad una convenzione esistente), può
giustificarsi il maggiore rigore formale nell'elevare l'atto di protesto ,
ravvisandosi la necessità di individuare l'esatta titolarità e riferibilità
delle dichiarazioni del legale rappresentante della banca trattaria alla stessa
banca e giammai al traente o all'apparente traente del titolo. L'assenza di un
obbligo di verifica da parte del pubblico ufficiale sui dati forniti dalla
banca, dovendo egli redigere l'atto di protesto sulla base delle informazioni
fornite dall'istituto di credito sul quale il titolo è stato tratto3, crea una stortura
nell'ipotesi in cui l'istituto bancario disconosca la dichiarazione di rifiuto
di pagamento effettuata dal funzionario. Certamente la responsabilità di
quest'ultimo fa emergere l'interesse della banca trattaria a registrare nel
protesto il nome del funzionario interpellato, onde evitare che si crei
l'alternativa tra la credibilità del pubblico ufficiale e quella della banca;
ma dalla suddetta ipotesi, inoltre, potrebbe derivare anche un'eventuale
responsabilità del pubblico ufficiale qualora - nell'atto di protesto - sia
mancata l'identificazione del funzionario della banca cui il notaio riferisce
la dichiarazione di rifiuto del pagamento .
A corollario di quanto
affermato si osserva che la rilevanza dei dati forniti dalla trattaria è tale
da incidere anche sulla legittimità del protesto stesso, dal momento che (come
è stato osservato in un'ipotesi di protesto per mancanza dei fondi) "il
protesto dell'assegno bancario, affinché possa essere ritenuto legittimo,
presuppone non solo il rifiuto dell'istituto di credito di pagarlo, ma anche la
legittimità di tale rifiuto, derivante dalla effettiva mancanza di fondi,
ragione per cui anche l'assenza di detto presupposto comporta la illegittimità,
non solo del rifiuto, ma pure del protesto, che senza l'illegittimo rìfiuto non
sarebbe stato elevato"';
d) che tutta la normativa -
anche quella connessa alle operazioni dei protesti attribuisce rilevanza, ai
fini delle comunicazioni conseguenti ai protesti elevati, al luogo in cui il
protesto stesso è elevato.
e) che quando il legislatore
parla di "luogo di pagamento" intende riferirsi tutt'al più all'intero
territorio del comune (art. 81 L.A.) e che pertanto eventuali possibilità di
accentramento del protesto di titoli di credito (come sopra descritti)
potrebbero verificarsi all'interno dello stesso Comune.
f) che le ipotesi di sistemi
legislativamente previsti che costituiscono dei surrogati del protesto ovvero
che lo escludono (cfr. art. 45 L.A.), non influiscono sulle soluzioni del
quesito e pertanto in materia di protesto di assegno bancario non può esistere
una duplicità di luoghi (intesi come comuni diversi) dove l'interpello del
pubblico ufficiale può essere effettuato.
Che anche se in via teorica
l'assegno può contenere, accanto al nome del trattario (cioè la Banca) più
luoghi diversi, non c'è scelta per il portatore dell'assegno tra i vari luoghi
stessi, perché egli non può che utilizzare quello indicato per primo (cfr. art.
2 co. 2 L. C).
In conclusione non può il
notaio che sia stato richiesto di levare un protesto di assegno bancario
relativo ad una determinata filiale (o sede o succursale o agenzia) di una
banca, procedervi legittimamente nell'ipotesi che la formale richiesta di
pagamento venga rivolta non già alla banca trattaria indicata sul titolo, bensì
ad altro stabilimento della stessa banca posto in Comune diverso (o addirittura
in Provincia diversa).
(1)
Art. 1: L'assegno bancario contiene:
1)
2)
3)
4) l'indicazione del luogo
di pagamento.
Art. 2 c.
1 e 2: il titolo nel quale
manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come
assegno bancario, salvo i casi previsti nel seguente comma.
In mancanza di indicazione
speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del
pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario. L'assegno
bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
Art. 18
co. 2: La girata al trattario
vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti
e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno
bancario è stato tratto.
Art. 32
c. 1: L'assegno bancario
deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile
nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro
comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque
soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di
sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità
italiana.
Art. 62 c. 1 e 2: Il protesto si deve
fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il
pagamento anche se non
presenti.
Se il domicilio di dette
persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi
località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
Art. 63 c. 1: Il
protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione del luogo
in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite.
Art. 81:
Agli effetti della
presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza, e col
termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
(2) M. CLTRSIO, Protesto dell'assegno bancario,
rubato o smarrito in bianco, in Banca e borsa, 1975, Il, 498.
(3) Trib. Bari 10 luglio 1980, in Vita not., 1982,
1345.
(4) Cass. 22 febbraio 1974 n. 525, in Banca e borsa, 1974,
Il, 439.
(5) Cass. 17 maggio 1969 n. 1687, in Giust. civ., 1969,1
2099.