formale richiesta di pagamento di assegno a banca diversa da quella indicata sul titolo


 

CNN 08.10.2001,  Studio n. 3115, Est. Catello d’Auria - Mauro leo

 

 

Si chiede se il notaio che sia stato richiesto di levare un protesto di assegno bancario relativo ad una determinata filiale (o sede o succursale o agenzia) di una banca, possa legittimamente effettuare la formale richiesta di pagamento - al fine di ottenere eventualmente il motivato rifiuto - non già alla banca trattaria indicata sul titolo, bensì ad altro stabilimento della stessa banca posto in Comune diverso (o addirittura in Provincia diversa).

 

La risposta al quesito, per come quest'ultimo è stato formulato e con riferimento allo stato attuale della legislazione, non può che essere negativa.

 

Dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 18, 32, 62, 63, 81 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 17361 (c.d. L.A.), risulta infatti che:

 

a) il legislatore ha voluto che la incertezza in ordine al pagamento dell'assegno o al rifiuto di esso duri il minor tempo possibile e comunque quello indispensabile ad effettuare le formalità connesse alla procedura; ciò in quanto - a differenza della cambiale - l'assegno bancario è mezzo di pagamento e non già di circolazione del credito, anche se la legge ne consente la circolazione nei termini ristretti previsti dall'art. 32 cit., decorrenti dalla emissione del titolo che non può non contenere la data relativa. Esula dal problema in esame l'uso improprio dell'assegno come strumento di circolazione del credito attraverso la indicazione di una data di emissione diversa da quella effettiva o attraverso la non indicazione, al momento del rilascio, della data di emissione che danno luogo a delle irregolarità del titolo;

 

b) esiste uno stretto collegamento tra il protesto ed il luogo in cui deve essere effettuata la richiesta formale del pagamento da parte del p.u., com'è facilmente ricavabile dal fatto che il protesto si deve fare nel "luogo di pagamento" (art. 62 L.A.) e che questo coincide con "l'intero territorio del Comune" (art. 81 L.A.). Sotto questo profilo le nonne sono volte ad individuare e circoscrivere il luogo di levata del protesto nell'ambito degli assegni bancari;

 

c) esiste la necessità di individuare con esattezza il legittimato passivo dell'atto di protesto che - con riferimento al protesto di assegno bancario - l'art. 62 cit. individua nel trattario o nel terzo indicati per il pagamento anche se l'atto di protesto viene levato per tutti i fini (ai fini del regresso, pubblicità degli elenchi, comunicazioni alle competenti autorità) viene levato nei confronti del traente.

L'indicazione del nome del trattario nell'atto di protesto, nel quale ai sensi dell'art. 63 n. 4 L. A. occorre indicare la "persona richiesta" e cioè colui al quale, presso il trattario, sia stato domandato il pagamento del titolo - mostra tutta la sua importanza con riferimento a due aspetti: l'identificazione del funzionario della banca, in ordine a profili di responsabilità di quest'ultimo, e la validità (sostanziale) dell'atto di protesto. Con riferimento al primo aspetto si rileva che quando la banca trattaria dichiara di non pagare l'assegno, ciò può avvenire per mancanza dei fondi, per irregolarità formale del titolo ovvero per mancanza di convenzione tra la banca e il cliente. Particolarmente in quest'ultima ipotesi, quando cioè venga opposto al presentatore l'inesistenza del rapporto di provvista (es.- chiusura del conto corrente, recesso dell'istituto, non riconducibìlità del nome ad una convenzione esistente), può giustificarsi il maggiore rigore formale nell'elevare l'atto di protesto , ravvisandosi la necessità di individuare l'esatta titolarità e riferibilità delle dichiarazioni del legale rappresentante della banca trattaria alla stessa banca e giammai al traente o all'apparente traente del titolo. L'assenza di un obbligo di verifica da parte del pubblico ufficiale sui dati forniti dalla banca, dovendo egli redigere l'atto di protesto sulla base delle informazioni fornite dall'istituto di credito sul quale il titolo è stato tratto3, crea una stortura nell'ipotesi in cui l'istituto bancario disconosca la dichiarazione di rifiuto di pagamento effettuata dal funzionario. Certamente la responsabilità di quest'ultimo fa emergere l'interesse della banca trattaria a registrare nel protesto il nome del funzionario interpellato, onde evitare che si crei l'alternativa tra la credibilità del pubblico ufficiale e quella della banca; ma dalla suddetta ipotesi, inoltre, potrebbe derivare anche un'eventuale responsabilità del pubblico ufficiale qualora - nell'atto di protesto - sia mancata l'identificazione del funzionario della banca cui il notaio riferisce la dichiarazione di rifiuto del pagamento .

A corollario di quanto affermato si osserva che la rilevanza dei dati forniti dalla trattaria è tale da incidere anche sulla legittimità del protesto stesso, dal momento che (come è stato osservato in un'ipotesi di protesto per mancanza dei fondi) "il protesto dell'assegno bancario, affinché possa essere ritenuto legittimo, presuppone non solo il rifiuto dell'istituto di credito di pagarlo, ma anche la legittimità di tale rifiuto, derivante dalla effettiva mancanza di fondi, ragione per cui anche l'assenza di detto presupposto comporta la illegittimità, non solo del rifiuto, ma pure del protesto, che senza l'illegittimo rìfiuto non sarebbe stato elevato"';

 

d) che tutta la normativa - anche quella connessa alle operazioni dei protesti attribuisce rilevanza, ai fini delle comunicazioni conseguenti ai protesti elevati, al luogo in cui il protesto stesso è elevato.

 

e) che quando il legislatore parla di "luogo di pagamento" intende riferirsi tutt'al più all'intero territorio del comune (art. 81 L.A.) e che pertanto eventuali possibilità di accentramento del protesto di titoli di credito (come sopra descritti) potrebbero verificarsi all'interno dello stesso Comune.

 

f) che le ipotesi di sistemi legislativamente previsti che costituiscono dei surrogati del protesto ovvero che lo escludono (cfr. art. 45 L.A.), non influiscono sulle soluzioni del quesito e pertanto in materia di protesto di assegno bancario non può esistere una duplicità di luoghi (intesi come comuni diversi) dove l'interpello del pubblico ufficiale può essere effettuato.

Che anche se in via teorica l'assegno può contenere, accanto al nome del trattario (cioè la Banca) più luoghi diversi, non c'è scelta per il portatore dell'assegno tra i vari luoghi stessi, perché egli non può che utilizzare quello indicato per primo (cfr. art. 2 co. 2 L. C).

 

In conclusione non può il notaio che sia stato richiesto di levare un protesto di assegno bancario relativo ad una determinata filiale (o sede o succursale o agenzia) di una banca, procedervi legittimamente nell'ipotesi che la formale richiesta di pagamento venga rivolta non già alla banca trattaria indicata sul titolo, bensì ad altro stabilimento della stessa banca posto in Comune diverso (o addirittura in Provincia diversa).

 


 (1)

Art. 1: L'assegno bancario contiene:

1)

2)

3)

4) l'indicazione del luogo di pagamento.

 

Art. 2 c. 1 e 2:            il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nel seguente comma.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario. L'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

 

Art. 18 co. 2:              La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

 

Art. 32 c. 1:                L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni se pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

 

Art. 62 c. 1 e 2:          Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non

presenti.

Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

 

Art. 63 c. 1:                Il protesto deve contenere:

1) la data;

2) il nome del richiedente;

3) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite.

 

Art. 81:                       Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza, e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

 

(2) M. CLTRSIO, Protesto dell'assegno bancario, rubato o smarrito in bianco, in Banca e borsa, 1975, Il, 498.

 

(3) Trib. Bari 10 luglio 1980, in Vita not., 1982, 1345.

 

(4) Cass. 22 febbraio 1974 n. 525, in Banca e borsa, 1974, Il, 439.

 

(5) Cass. 17 maggio 1969 n. 1687, in Giust. civ., 1969,1 2099.